EDILSCUOLA DI PUGLIA
SEDE
Via
Napoli, 329/E
70123
- BARI
STATUTO
Art. 1 - Costituzione
Ai sensi dell'art. 36
e seguenti del codice civile è costituita tra le associazioni "C.L.A.A.I.
PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA",
“LEGACOOP PUGLIA", "Fe.N.E.A.L.-U.I.L. REGIONALE PUGLIA",
"F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA", e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA"
l'associazione "EDILSCUOLA DI PUGLIA".
L'Ente non ha scopo di lucro.
L'Ente è lo strumento
per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai
contratti ed accordi collettivi.
Art. 2 - Partecipazione al sistema formativo edile
L'Ente fa parte del
sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil
nazionale e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai
contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.
Art. 3 - Scopi statutari
L'Ente ha per fini istituzionali la promozione,
l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito regionale di: iniziative di
prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di
formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed
aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le
esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti
relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
In particolare le attività di formazione saranno
rivolte a:
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al
lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
b) giovani neo diplomati e neo laureati;
c) giovani titolari di contratti di apprendistato
(istruzione complementare) o formazione lavoro (formazione teorica);
d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri)
dipendente da imprese;
e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento
nel settore;
f) lavoratori in mobilità ;
g) imprenditori;
h) operatori nel settore delle costruzioni.
L'Ente in collaborazione e coordinamento con i
Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la
sicurezza.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali cui
aderiscono quelle regionali di cui all'art. 1 nonché dalla contrattazione
integrativa stipulata dalle Associazioni territoriali medesime, tale formazione
si rivolge a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta
nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o
di formazione lavoro;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
f) coordinatori in materia di sicurezza e salute e
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà ,
non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto
il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente Scuola di cui al contratto
collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.
L'Ente può sviluppare
ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi,
nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità ; inoltre
fornisce consulenze alle imprese organizzando anche attività formative
specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in
conformità con gli orientamenti del Formedil nazionale e delle sue
articolazioni regionali.
Art. 4 - Sede e durata
L'Ente ha sede in
Bari, via Napoli n. 329/E.
La durata dell'Ente è
indeterminata nel tempo.
Art. 5 - Rappresentanza legale
La rappresentanza
legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 - Entrate
Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi
nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di
questi dagli accordi stipulati tra le associazioni datoriali e le
organizzazioni regionali dei lavoratori;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di
cui alla lettera a);
d) somme rimosse per lasciti, donazioni, elargizioni e
in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o
straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e
sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati
nazionali ed internazionali.
Art. 7 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti
lasciti donazioni e per qualsiasi altri titolo vengono in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a
formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per
qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinati
ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
a) Composizione
L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione
paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:
- n. 6 delle Associazioni edili ed affini costituenti;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed
affini costituenti.
In ogni caso di necessità i rappresentanti del
Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle Associazioni nazionali
rispettive.
Uno fra i membri nominati dall'associazione territoriale
dei datori di lavoro costituenti l'Ente assumerà la funzione di Presidente, su
designazione delle Associazioni territoriali medesime.
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni
territoriali dei lavoratori assumerà , su designazione di queste, la funzione di
Vice Presidente.
b) Durata dell'incarico
il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre
anni.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono
essere riconfermati.
E' però data facoltà alle Associazioni sindacali
designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del
triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del
Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte
consecutive non partecipino alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di
quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del
Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che
hanno sostituito.
c) Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite.
d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla
gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione
di:
d1) amministrare il contributo per la formazione
professionale regionale ed il patrimonio dell'Ente;
d2) provvedere alla compilazione ed alla approvazione
dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite
dell'Ente;
d3) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari
e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli
articoli del presente Statuto;
d4) curare ogni altro adempimento posto a carico
dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali, regionali e
territoriali di cui all'art. 1;
d5) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare
titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei
pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltÃ
di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la
rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli
composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i
giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare,
vendere e costruire immobili;
d6) promuovere i provvedimenti amministrativi e
giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
d7) stabilire su proposta del Comitato di Presidenza
l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale
dell'Ente;
d8) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza
il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi
delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarÃ
predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei
bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie
dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali
regionali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil
nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
d9) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere
le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
e) Convocazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
ordinariamente una volta al trimestre e straordinariamente ogniqualvolta sia
richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del
Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è
fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di
quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della
riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la
convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
partecipa di norma il Direttore.
Deliberazioni
Per la validità delle adunanze del Consiglio di
Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti.
Delle adunanze viene
redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal
Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente.
Art. 9 - Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni, salvo quanto
disposto dall'art. 8, lett. b).
Spetta al Presidente di:
a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in
giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
b) sovraintendere all'applicazione del presente
Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione
e presiederne le adunanze.
Il Presidente può
delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso
d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli
designati dalle Associazioni datoriali costituenti.
Art. 10 - Vicepresidente
Il Vicepresidente dura in carica tre anni, salvo
quanto previsto dall'art. 8, lett. b).
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente
nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Vicepresidente può
delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso
d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli
designati dalle Organizzazioni dei lavoratori costituenti.
Art. 11 - Comitato di Presidenza
Il Comitato di
Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente.
Spetta al Comitato di
Presidenza di dare esecuzione alle deliberazione del Consiglio di
Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal
presente Statuto.
Art. 12 - Collegio Sindacale
a) Composizione
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri
effettivi e tre membri supplenti di cui due designati rispettivamente dalle
Associazioni Regionali datoriali e da quelle dei lavoratori aderenti alle
Organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1. Il terzo membro effettivo e il
terzo membro supplente, che presiede il Collegio, sono scelti, di comune
accordo, tra tutte le Organizzazioni di cui all'articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle
Organizzazioni competenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro
dei Revisori Contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta
dall’ordine provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
b) Compensi
Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo,
il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione
in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I Sindaci durano in carico un triennio e possono
essere riconfermati.
d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno
i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto
applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di
Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle
loro mansioni.
Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi
dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre
ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno
ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di
procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.
Art. 13 - Direttore
Il Direttore all'infuori del Consiglio di
Amministrazione è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al
principio della professionalità .
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del
Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo inoltre i
compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle
delibere del Consiglio di Amministrazione; in particolare:
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato
di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
b) cura l'attuazione del piano generale dell'attivitÃ
dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al
personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di
Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle
iniziative previste dal piano generale;
e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di
Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil nazionale e i
Formedil regionali.
Le ulteriori
attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 - Personale dell'Ente
L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito
il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di
professionalità .
Al personale dell'Ente Scuola deve essere assicurato
un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti
collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento
economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di
Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal
Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 - Amministrazione
L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione
di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di
Amministrazione.
I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti
l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le
relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal
Presidente e dal Vicepresidente.
Gli avanzi annuali di gestione
vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e
straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 16 - Esercizi
L'esercizio finanziario dell'Ente Scuola ha decorrenza
dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in
conformità alle norme contrattuali, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed
approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio
successivo.
Nella compilazione del piano previsionale delle
entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema
unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui
all'art. 1.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale
delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle
parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del
Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro
approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle
Organizzazioni territoriali di cui all'art. 8, nonché al Formedil nazionale e
al Formedil regionale.
Nel periodo
intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del
piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in
corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'ente, in via
provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio
precedente.
Art. 17 - Liquidazione
La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con
accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui
all'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali,
sentito il parere del Formedil.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le
Organizzazioni regionali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina
di uno o più liquidatori.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione,
provvederà in difetto, alla nomina dei liquidatori, il Presidente del Tribunale
di Bari.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della
messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e
successivamente ne rettificano l'operato.
Il patrimonio netto
risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a
quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficienza, a favore della
categoria edile che saranno indicate dalle predette Organizzazioni.
Art. 18 - Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello
Statuto sono approvate dalle Associazioni regionali che hanno approvato lo
statuto medesimo.
Articolo 19 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto
applicabili, le norme di legge in vigore.
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